Lo Statuto

Del Comitato di Quartiere denominato “Comitato di Quartiere Monteverde Nuovo”

 

Articolo 1 – Denominazione

E’ costituito un comitato di cittadini denominato “Comitato di Quartiere Monteverde Nuovo” la cui vita associativa è regolata dal presente Statuto.

Articolo 2 – Sede

Il Comitato di Quartiere ha sede in Roma presso il domicilio del Presidente in carica, fermo restando che l’eventuale cambio di domicilio o di sede nell’ambito dello stesso Comune non comporterà alcuna variazione allo Statuto.

Articolo 3 – Scopo

Il Comitato non ha scopo di lucro ed è apartitico e democratico, ha per oggetto esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso lo svolgimento di attività nei settori:

a) culturale;

b) educativo;

c) tutela e valorizzazione dell’ambiente;

d) tutela del patrimonio urbanistico;

e) viabilità e trasporti;

f) servizi;

g) decoro urbano.

Il Comitato di Quartiere:

– fonda la sua attività nel rispetto dei principi democratici e dell’integrazione di tutte le persone, indipendentemente dalla propria razza, religione, nazionalità, sesso ed idee politiche;

– per il raggiungimento dei propri scopi potrà organizzare, anche in collaborazione associazioni ed enti pubblici o privati, eventi culturali, iniziative di solidarietà sociale, manifestazioni finalizzate alla tutela dell’ambiente e del patrimonio urbanistico e al miglioramento dei servizi per i cittadini del quartiere;

– per il raggiungimento dei propri scopi potrà, inoltre, ricevere contributi o lasciti da privati o da altri enti pubblici, accettare sponsorizzazioni e fare pubblicità agli sponsor, aderire ad Associazioni che perseguano interessi e finalità analoghi e/o compatibili.

Articolo 4 – Organizzazione

Gli organi del Comitato sono:

– l’Assemblea dei Soci;

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente;

– il Vice-Presidente;

– il Segretario;

– il Tesoriere.

Tutte le cariche nell’ambito degli organismi sono di servizio e non danno luogo a nessun compenso di natura materiale o immateriale. La durata prevista è di due anni ed è possibile la rielezione.

Articolo 5 – Soci

Possono aderire al Comitato tutte le persone fisiche, enti e società anche non residenti, senza alcuna distinzione o discriminazione.

I minorenni dovranno produrre l’autorizzazione scritta di un genitore.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri del Comitato i soci fondatori e tutti i soggetti che vogliono contribuire alla riqualificazione del Quartiere Monteverde Nuovo.

All’atto dell’iscrizione i soci versano la quota di euro 20, da destinarsi al fondo cassa del Comitato.

I soci non potranno vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà del Comitato.

Articolo 6 – Formalità per l’ammissione a socio

Per l’ammissione in qualità di socio è richiesta la presentazione di una domanda scritta indirizzata al Presidente contenente:

– dati anagrafici;

– dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle regole interne adottate dall’Assemblea;

– pagamento della quota sociale.

Il Presidente, in caso di accoglimento della domanda di ammissione, provvede all’iscrizione del nuovo socio nel libro degli associati.

Articolo 7 – Diritti dei soci

Tutti i soci, iscritti da almeno trenta giorni precedenti la data di svolgimento dell’Assemblea e che siano in regola con il pagamento delle quote associative, hanno pieno diritto a parteciparvi, esprimendo il proprio parere e voto sugli argomenti all’ordine del giorno.

Ciascun socio potrà essere portatore di non più di due deleghe.

Articolo 8 – Decadenza dalla qualità di socio

La qualifica di associato verrà persa per i seguenti motivi:

1) decesso;

2) dimissioni, in qualsiasi forma presentate;

3) delibera di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo;

4) mancato pagamento della quota sociale e/o di quella straordinaria eventualmente deliberata, trascorsi trenta giorni dal sollecito di pagamento;

5) comportamenti contrastanti le regole, l’onore e la rispettabilità del Comitato e che, comunque, ne possano arrecare pregiudizio.

Articolo 9 – Assemblea dei Soci

L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata:

– per l’approvazione dello Statuto e degli organi direttivi;

– entro il 31 marzo di ogni anno presso la sede sociale per l’approvazione del bilancio annuale e per conferire o confermare le cariche sociali;

– entro il 31 Dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno successivo.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno ogni trimestre al fine di esprimere gli indirizzi da dare all’attività del Comitato.

L’Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei 2/3 dei presenti sulle modifiche allo Statuto e sullo scioglimento del Comitato.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato, in collaborazione con il Segretario.

Le assemblee sono aperte e pubbliche salva diversa decisione del Comitato.

L’Assemblea elegge il Presidente ed il Consiglio Direttivo.

La convocazione dell’Assemblea dovrà avvenire nei quindici giorni precedenti la riunione mediante avviso da affiggersi nella sede legale e, se diversa, nel luogo in cui viene svolta l’attività.

I soci che hanno richiesto di collegarsi alla mailing list di posta elettronica gestita dal Comitato possono essere validamente avvisati anche tramite messaggio elettronico.

La convocazione deve indicare luogo, giorno e ora sia della prima che della seconda convocazione, degli argomenti all’ordine del giorno, delle modalità di consultazione dei documenti.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, deliberano in prima convocazione con il voto della maggioranza degli aventi diritto, deliberano in seconda convocazione con la maggioranza degli intervenuti.

Articolo 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo del Comitato. E’ formato da sette membri eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono il loro incarico gratuitamente.

La funzione del Consiglio Direttivo sarà quella di coadiuvare il Presidente nella conduzione della vita associativa, potendo i singoli membri ricevere deleghe per i settori di attività, restando sempre attribuiti al Presidente la rappresentanza esterna ed il potere di firma; delibera a maggioranza sulla stesura del bilancio annuale e sui progetti dell’attività socio-culturale per l’anno successivo ed in caso di parità prevale il voto del Presidente; si riunisce quando convocati dal Presidente o a richiesta della maggioranza dei membri, e delle proprie sedute ne redige verbale.

Il Consiglio Direttivo può essere affiancato dai cittadini, comunque soci del Comitato, esperti in tematiche specifiche i quali andranno a costituire appositi Gruppi di Lavoro.

Articolo 11 – Il Presidente e Vice Presidente

Il Presidente rappresenta all’esterno il Comitato di Quartiere. Cura la gestione collegiale e la realizzazione delle iniziative.

Il Presidente nomina il Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Presidente firma le convocazioni, le comunicazioni con le amministrazioni pubbliche e contestualmente al Tesoriere i pagamenti. I comunicati stampa, gli articoli di giornale, i manifesti e quant’altro abbia rilevanza pubblica sono firmati come Comitato di Quartiere “Monteverde Nuovo”.

Gli incontri ufficiali con gli enti pubblici e le amministrazioni interessate alle iniziative del Comitato sono organizzate attraverso lo strumento della delegazione alla quale partecipa di diritto il Presidente.

Necessita, invece, di mandato da parte del Consiglio Direttivo per quanto attiene:

– all’apertura e chiusura di conti correnti bancari e postali dei quali, ogni singolo movimento, deve avvenire a doppia firma del Presidente e del Tesoriere;

– a riscuotere e pagare, ad assumere e rimettere impegni, firmare contratti, aderire e proporre transizioni e rinunzie;

– ad instaurare controversie legali.

Per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, non specificatamente elencati, sarà cura del Presidente richiedere apposito mandato ad agire all’Assemblea degli associati, fatti salvi il compimento delle attività non rinviabili.

Articolo 12 – Il Segretario

Ha il compito di predisporre i documenti per l’ordine del giorno dell’Assemblea e del Consiglio, predispone la redazione del verbale delle sedute, ne cura l’archiviazione e si occupa, inoltre, della promozione dell’immagine del Comitato.

Articolo 13 – Il Tesoriere

Il Tesoriere redige il giornale di cassa che mensilmente/o su richiesta, viene dato in visione al direttivo o ai coordinatori. Raccoglie e conserva ordinatamente i giustificativi di entrata e uscita di cassa. Cura la quadratura fra risultanze contabili e consistenza di cassa. Custodisce il denaro contante, fino al momento in cui il Comitato non dispone di un proprio conto corrente bancario, rendendolo disponibile a richiesta di finanziamento necessario per lo svolgimento dell’attività del Comitato.

 Articolo 14 – Patrimonio

Il patrimonio del Comitato è composto, oltre dal fondo di dotazione iniziale, anche:

– dalle quote sociali, determinate annualmente dall’Assemblea su proposta del Presidente;

– dalle quote straordinarie, determinate dall’Assemblea allo scopo di incrementare il patrimonio;

– dalle donazioni, lasciti, contributi, liberalità;

– dagli avanzi delle gestioni, che in nessun caso potranno essere suddivisi tra gli associati e che dovranno essere finalizzati al raggiungimento degli scopi del Comitato.

Articolo 15 – Durata

La durata del Comitato è stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 16 – Scioglimento

In caso di scioglimento del Comitato deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci, terminata l’eventuale fase di liquidazione, l’Assemblea stessa delibera anche l’attribuzione del residuo patrimonio ad altra associazione senza finalità di lucro operante nel settore sociale e non lucrativo.

Articolo 17 – Disposizioni finali di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

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